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C. 22/11/2002 n. 14894.1 Sono ammissibili alle agevolazioni le spese, al netto dell'IVA e di altre imposte e tasse, relative a a) impianti generali b) macchinari e attrezzature c) brevetti d) software e) opere murarie e relativi oneri di progettazione e direzione lavori, nel limite del 25% della spesa ammessa di cui ai punti a) e b). Le spese di progettazione e direzione lavori non possono superare il 5% dell'importo ammesso per opere murarie f) studi di fattibilità e piani d'impresa, comprensivi dell'analisi di mercato, studi per la valutazione dell'impatto ambientale, nel limite del 2% del costo dell'investimento complessivamente ammesso. Gli investimenti possono essere realizzati tramite acquisto diretto o tramite il sistema della locazione finanziaria; in tale ultimo caso il costo ammissibile è quello fatturato alla società di locazione finanziaria dal fornitore o costruttore del bene. Sono escluse le spese riconducibili a commesse interne di lavorazione. Nel caso di acquisto di attività preesistenti, la domanda può riferirsi anche al costo per l'acquisto dell'attività stessa, limitatamente al valore relativo a macchinari, attrezzature, brevetti e software da utilizzare per lo svolgimento dell'attività. Le spese relative all'acquisizione dei servizi reali, di cui all'Allegato n. 2, consistono nel costo, al netto dell'IVA e di altre imposte e tasse, delle consulenze fornite in base ai contratti di cui al precedente punto 3.5 con esclusione del costo di acquisto di beni materiali e immateriali connessi alla fornitura delle consulenze stesse. Riguardo alle spese ammissibili, definite dall'articolo 8 del Regolamento, si precisa che: - tra gli impianti generali vengono comprese le spese relative all'impianto elettrico, antincendio, antifurto, riscaldamento, condizionamento, idraulico, ecc.; - rientrano tra i macchinari e le attrezzature anche gli impianti specifici di produzione, ivi compresi gli arredi connessi allo svolgimento dell'attività e le strutture non in muratura prefabbricate e rimovibili; - le spese per opere murarie, ammesse nel limite del 25% delle voci di spesa relative ad impianti generali, macchinari e attrezzature, sono quelle relative esclusivamente alla ristrutturazione dei locali destinati allo svolgimento dell'attività; sono escluse le spese relative all'acquisto e alla realizzazione di immobili. Alla data di richiesta di erogazione della seconda quota di contributo, le imprese devono risultare in regola con gli obblighi derivanti dalla normativa in relazione alle opere murarie previste; a tal fine è prevista una apposita dichiarazione nella predetta richiesta di erogazione; - le spese di progettazione e direzione lavori, che devono essere contenute nel limite del 5% dell'importo delle opere murarie, comprendono la progettazione tecnica degli investimenti, gli eventuali oneri per concessioni edilizie e i collaudi di Legge; - tra le spese di cui alla lettera f) sono comprese anche le quote iniziali dei contratti di franchising. In merito all'agevolabilità delle spese, va precisato che devono intendersi comunque non ammissibili le spese non pertinenti al programma o comunque non strettamente connesse alla sua realizzazione; in tale ottica, a titolo meramente esemplificativo, è esclusa l'ammissibilità delle spese per minuterie ed utensili di uso manuale comune, per manutenzione ordinaria e per l'acquisto di beni di uso promiscuo (ad esempio telefoni cellulari, autovetture e computer portatili); sono inoltre escluse le scorte di materie prime, semilavorati e materiali di consumo, in quanto ascrivibili alle spese di gestione e funzionamento dell'attività, l'acquisto di terreni e fabbricati, i beni usati ad eccezione di quelli rientranti nell'acquisto di attività preesistente, l'avviamento, 4.2 Gli investimenti - ad eccezione dei costi per i servizi reali per i quali si applicano le relative disposizioni derivanti dalla normativa civilistica e fiscale -devono essere capitalizzati e, quindi, risultare iscritti nelle immobilizzazioni di bilancio dell'impresa; i beni oggetto degli investimenti, inoltre, devono essere di nuova fabbricazione, ad eccezione di quelli compresi nel costo di rilevamento dell'attività preesistente. 4.3 In adempimento agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato a finalità regionale i beni immateriali, quali il software e i brevetti, ai fini dell'ammissibilità devono essere acquistati presso un terzo alle condizioni di mercato, essere sfruttati esclusivamente nell'unità locale oggetto dell'iniziativa, restarvi almeno per un periodo di cinque anni ed essere iscritti tra le immobilizzazioni di bilancio. Nell'ambito di programmi relativi al settore della produzione agricola primaria (cfr. punto 16 e segg.), la spesa per l'acquisto di brevetti è ammissibile fino ad un massimo del 12% dell'investimento complessivo ammissibile. 4.4 I beni acquistati per la realizzazione del programma di investimenti non devono essere ceduti, alienati o distolti dall'uso per almeno cinque anni dalla data di concessione dell'agevolazione, pena la revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse. Qualora ciò avvenga deve esserne data tempestiva notizia all'Amministrazione competente per le necessarie valutazioni. La revoca parziale del contributo è disposta in proporzione al periodo di mancato utilizzo dei beni nella destinazione originaria. La revoca è totale nel caso in cui la distrazione dall'uso previsto prima del quinquennio costituisca una variazione sostanziale tale da determinare il mancato raggiungimento degli obiettivi del programma agevolato. 4.5 In adempimento agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato a finalità regionale, l'articolo 8, comma 8 del Regolamento prevede che l'ammontare dei mezzi apportati dall'impresa per la realizzazione dell'iniziativa deve essere pari ad almeno il 25% dell'importo complessivo delle spese ammissibili. Per apporti dell'impresa si intendono le fonti di copertura finanziaria dell'investimento esenti da qualunque elemento di aiuto pubblico. Si precisa che tale obbligo deve essere comunque soddisfatto a prescindere dall'ammontare del contributo ottenibile. Ai fini della verifica del suddetto limite minimo del 25% l'importo dei mezzi finanziari apportati dall'impresa e l'importo dell'investimento ammissibile alle agevolazioni sono considerati entrambi in valore nominale. Le fonti finanziarie da considerare ai fini di cui sopra sono quelle rientranti nelle disponibilità dell'impresa nel periodo intercorrente dalla data di presentazione della domanda alla data di ultimazione dell'investimento. Le imprese richiedenti rilasciano apposita dichiarazione di impegno nel Modulo di domanda circa l'apporto minimo del 25% dell'importo complessivo delle spese ammissibili; tale dichiarazione deve trovare riscontro con i dati indicati nel piano di copertura finanziaria previsto al punto D8 della Scheda tecnica, relativamente alle voci "Mezzi propri", "Altri finanziamenti a m/l termine" e "Altre disponibilità". 5 - Decorrenza di ammissibilità delle spese 5.1 In conformità alle disposizioni dell'Unione Europea in materia di aiuti di stato, i programmi di investimento agevolabili sono quelli avviati a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda. Si precisa che la data di avvio del programma è quella relativa al primo dei titoli di spesa ammissibili e che a tal fine si considera la data dei relativi titoli di spesa ancorchè quietanzati o pagati successivamente, ivi compresi, qualora vi siano beni acquisiti con la locazione finanziaria, quelli intestati alla società di leasing. Nel caso in cui le agevolazioni siano richieste a titolo "de minimis" sono ammissibili anche i programmi le cui spese siano state sostenute precedentemente alla data di presentazione della domanda, purchè in data successiva alla scadenza del bando precedente, come previsto dall'articolo 8 del Regolamento. 6 - Agevolazioni concedibili 6.1 Le agevolazioni concedibili consistono in contributi in conto capitale, calcolati secondo le intensità massime di aiuto consentite dalla normativa comunitaria vigente ed articolate in base alla localizzazione dell'unità locale oggetto dell'investimento, espresse in Equivalente Sovvenzione Netto e/o Equivalente Sovvenzione Lordo (punto 6.2). In alternativa, le imprese possono richiedere che i suddetti contributi siano concessi secondo la regola "de minimis" di cui al punto 6.4 6.2 Il sistema di calcolo secondo le intensità massime espresse in Equivalente Sovvenzione Netto (ESN) e Lordo (ESL) tiene conto, compensandoli, sia degli eventuali scostamenti temporali tra la realizzazione degli investimenti e l'erogazione delle agevolazioni, sia, limitatamente all'ESN, dell'imposizione fiscale gravante sulle agevolazioni erogate. Le percentuali in ESN o in ESL esprimono, quindi, l'effettivo beneficio di cui l'impresa gode, indipendentemente dalle modalità temporali di realizzazione degli investimenti e di erogazione delle agevolazioni ed indipendentemente dalle imposte. Le suddette intensità massime di aiuto articolate in base alla localizzazione dell'unità locale oggetto dell'investimento, fissate con D.M. del 2 febbraio 2001, sono riportate nell'Allegato n. 3. Per il calcolo del contributo da concedere si seguono le fasi seguenti: -l'impresa richiedente indica, nel modulo di domanda, le spese relative agli investimenti e la suddivisione delle stesse per anno solare, con riferimento alle date presunte dei relativi titoli, ancorchè quietanzati o comunque pagati successivamente; - dette spese, nella misura ritenuta ammissibile dal soggetto istruttore, vengono attualizzate all'anno solare di avvio a realizzazione del programma di investimenti (si veda la formula per l'attualizzazione riportata in Appendice); - l'ammontare delle spese attualizzate viene moltiplicato per la misura agevolativa massima spettante, procedendo separatamente nel caso detta misura sia espressa parte in ESN e parte in ESL; il risultato ottenuto rappresenta l'ammontare massimo delle agevolazioni nette attualizzate concedibili; - detto ammontare viene rivalutato, sempre con riferimento all'anno solare, sulla base del piano di disponibilità delle agevolazioni, indicato all'articolo 15 del Regolamento; - limitatamente all'ammontare delle agevolazioni in ESN, ciascuna quota così determinata viene incrementata della relativa imposizione fiscale, attualizzata all'anno solare della disponibilità della quota medesima; - sommando la parte in ESN come sopra incrementata a quella in ESL si ottiene la quota dell'agevolazione concedibile ed effettivamente erogabile; - la somma delle due quote così determinate costituisce l'ammontare delle agevolazioni concedibili che viene indicato nel Decreto di concessione. Analogamente si procede per i servizi reali relativamente all'applicazione delle previste misure espresse in ESL fissate con il suddetto Decreto e riportate nell'Allegato n. 3 al punto 1). Ai fini di cui sopra: -per anno solare di avvio a realizzazione del programma di investimenti si intende quello relativo alla data del primo dei titoli di spesa ammissibili, come indicato nel precedente punto 5.1, ivi compresi, qualora vi siano beni acquisiti con la locazione finanziaria, quelli intestati alla società di leasing; - il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione è fissato con Decreto del Ministero delle Attività Produttive, sulla base delle indicazioni formulate dalla Commissione Europea che pubblica il predetto tasso su Internet all'indirizzo http://europa.eu.int./comm/competition/state aid/others/reference rat es.html ed è quello in vigore alla data di avvio a realizzazione del programma di investimenti. In via presuntiva, nel caso di programmi ancora da avviare alla data della formazione delle graduatoria, si applica il -per la determinazione dell'imposizione fiscale a) per quanto concerne i beni materiali ed immateriali ammortizzabili, si conviene che ciascuna delle due quote del contributo erogato concorra indirettamente alla formazione del reddito dell'impresa beneficiaria in parti uguali, a partire dall'esercizio in cui la stessa viene resa disponibile e per un numero di esercizi pari al periodo convenzionale medio di ammortamento della categoria di spesa cui i beni stessi appartengono; il periodo convenzionale medio di ammortamento relativo a ciascuna categoria di spesa, pari alla media aritmetica tra il valore massimo e quello minimo di ammortamento fiscale vigente per i beni riconducibili alla categoria di spesa stessa, è come di seguito individuato: |
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